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Statuto

STATUTO DELL'UNIONE PRODUTTORI ITALIANI VITERIA E BULLONERIA

 

Art. 1

Costituzione

E' costituita una Associazione di categoria denominata:

U.P.I.V.E.B.
Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria

E' ammesso per brevità l'uso comune della sigla U.P.l.V.E.B.
L'Associazione ha sede in Milano.
Il patrimonio versato e' di € 25.822,84

Art . 2

Strutturazione

L'Unione e' articolata in gruppi di prodotto aventi ciascuno autonomia di funzionamento e propri Organi Direttivi.
Ogni gruppo svolge la sua attività in rispetto ad un regolamento interno che deve essere approvato dal Comitato di Presidenza e può suddividersi in singole Sezioni in corrispondenza alle specifiche tipologie di prodotto.
L'accettazione di eventuali nuovi gruppi ed eventuali Sezioni all'interno degli stessi e' rimessa al Comitato di Presidenza e ratificata dalla successiva Assemblea degli Associati.
L'appartenente ad un gruppo, se intraprende un'altra produzione deve segnalarlo agli Organi Direttivi dell' U.P.l.V.E.B. (Comitato di Presidenza); qualora poi intenda aderire ad un gruppo diverso da quello a cui già é iscritto dovrà fare domanda al Comitato di Presidenza delI'U.P.l.V.E.B. che a suo insindacabile giudizio potrà accettare o meno detta richiesta.

Art.3

Oggetto e scopi dell'Unione

L'Unione ha per scopo di trattare, senza fini di lucro, tutte le questioni che riguardano l'attività delle imprese che fanno parte dei singoli gruppi e di assisterle in tutto quanto si riferisce alla loro attività specifica del settore.

Art.4

Ammissioni -Condizioni -Cessazioni

L'appartenenza all' "U.P.l.V.E.B." è subordinata alla condizione che l'Associato sia stato regolarmente ammesso a far parte di uno o più gruppi secondo le condizioni previste per l'ammissione dai singoli Regolamenti di gruppo.
Nei regolamenti stessi sono altresi' previsti i casi di cessazione dalla qualità di Associato ai singoli gruppi.
La cessazione della qualità di Associato ai singoli gruppi comporta l'automatica cessazione dall'Associazione.

Art. 5

Contributi e Obblighi Sociali

Ogni singolo associato dovrà contribuire alle spese di funzionamento dell'Unione nella proporzione percentuale che sarà fissata in via preventiva all'inizio di ciascun esercizio annuale dal Comitato di Presidenza dell'Unione e successivamente approvata dalle'Assemblea dell'Unione.

Art. 6

Organi dell'Unione e dei gruppi di prodotto

Sono organi dell'Unione:

a) L'Assemblea Generale degli Associati
b) il Comitato di Presidenza
c) il Presidente
d) il Vice Presidente
e) la Segreteria
f) il Revisore dei Conti
g) i Comitati Operativi

Sono Organi dei gruppi di prodotto:

1) L'Assemblea di gruppo degli Associati
2) il Presidente
3) i Vice Presidenti espressi dalle eventuali Sezioni facenti parte del gruppo

Tutte le cariche dell'Unione e delle Sezioni sono gratuite.

Art.7

Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati:

a) si riunisce annualmente su convocazione del Presidente entro il 30 Giugno di ogni anno per l'approvazione del rendiconto annuale e delle quote associative di ogni singolo Associato su proposte del Comitato di Presidenza;

b) si riunisce in via straordinaria per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, alla cessazione dell'Associazione ed alla nomina di uno o più liquidatori;

c) può inoltre essere convocata dal Comitato di Presidenza per deliberare in merito ad argomenti che il Comitato stesso a maggioranza intendesse sottoporre al deliberato di tale Assemblea.

Ogni Associato in regola con il versamento delle quote associative ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese con il voto favorevole in prima o in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.
Per le modifiche di Statuto è richiesta la presenza in proprio o per delega di più della metà degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.8

Il Comitato di Presidenza dell'Unione

Il Comitato di Presidenza dell'Unione è costituito dai Presidenti, dai Vice Presidenti in carica in ogni gruppo componente l'Unione nonché dai Membri italiani del Board EIFI (European Industrial Fasteners Institute).
Esso elegge un Presidente dell'Unione ed un Vice Presidente che durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Le funzioni del Comitato di Presidenza dell'Unione sono le seguenti:
- coordina l'attività dei vari gruppi e delibera anche in autonomia dagli stessi nelle iniziative di interesse generale della categoria
- regola il conferimento e la revoca di mandati ed incarichi generali e speciali
- delibera l'equa ripartizione delle spese di funzionamento dell'Unione fra gli Associati e propone all'assemblea l'entità delle ralative quote associative annuali;
- quando ne ravvisi l'opportunità, provvede alla nomina di comitati tecnici stabilendone la composizione, la durata, le funzioni ed i poteri
- al Comitato di Presidenza spettano pure tutti i poteri statutariamente conferiti al Presidente ed al vice Presidente sui quali potrà esprimersi con delibera vincolante per il Presidente stesso
- provvede alla relazione del rendiconto annuale e alla relazione operativa da sottoporre all'Assemblea degli associati.
Delle deliberazioni del Comitato di Presidenza, validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.9

Il Presidente

Il Presidente è eletto fra gli Associati dell'Unione dal Comitato di Presidenza di cui entra automaticamente a fame parte, qualora non ne fosse già membro.
- Rappresenta legalmente l'Associazione
- Ha il potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione nonché di delega al Segretario dell'Unione di tutti o parte dei propri poteri
- Rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni
- Cura i rapporti con le organizzazioni nazionali e/o estere aventi interessi comuni o connessi a quelli dell'Unione stessa
- Regola l'assunzione e le dimissioni del personale d'ordine
- Sovraintende il funzionamento della Segreteria
- Convoca il Comitato di Presidenza
- Convoca l'Assemblea Generale degli Associati per l'approvazione del rendiconto annuale.
Allo stesso possono essere delegati dal Comitato di Presidenza tutti o parte dei poteri a quest'ultimo spettanti.

Art.10

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente ha funzione vicaria del Presidente.
Esso è eletto tra gli Associati dell'Unione dal Comitato di Presidenza di cui entra automaticamente a far parte, qualora non ne fosse già membro.
Il Vice Presidente subentra al Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo assumendone tutte le funzioni e con tutti i poteri allo stesso conferiti.

Art. 11

La Segreteria dell'Unione

Il Comitato di Presidenza dell'Unione designa un Segretario dell'Unione. Esso dipende direttamente dal Presidente dell'Unione e provvede all'organizzazione e direzione dell'ufficio dell'Unione stessa.
Cura l'esecuzione delle delibere sia del Comitato di Presidenza che degli Organi Direttivi di gruppo e, quale responsabile amministrativo, procede alla stesura dei consuntivi e dei preventivi di esercizio.
Da lui dipende il personale dell'Ufficio del quale propone al Presidente l'assunzione o il licenziamento.

Art. 12

Revisore dei Conti

Il Comitato di Presidenza nomina un Revisore dei Conti che deve essere un professionista esterno al quale viene conferita la carica a tempo indeterminato, salvo disdetta da darsi da ambo le parti con un anno di preavviso.
Il Revisore di cui sopra dovrà essere scelto tra gli appartenenti al Ruolo dei Revisori Contabili.
Al Revisore è attribuita la funzione di controllo della gestione amministrativa dell'Unione e del rendiconto annuale mediante verifiche e riscontri di cassa, ispezioni contabili ed esercitando la sorveglianza ed i controlli opportuni da assicurare la regolare gestione dei valori e la regolare tenuta dei conti.

Art. 13

I Comitati Operativi

Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, puo' costituire una serie di Comitati Operativi che svolgano le funzioni di volta in volta rese necessarie dall'attività stessa dell'Unione e sono gestiti da un Responsabile nominato dal Presidente dell'Unione.

Art. 14

Esercizi e rendiconti

La Segreteria dell'Unione alla fine di ogni esercizio annuale, appronterà il rendiconto dell'esercizio stesso.
Detto rendiconto verrà sottoposto alla verifica del Revisore dei Conti e successivamente sottoposto all'esame e all'approvazione del Comitato di Presidenza entro il 30 Aprile di ogni anno.
Contemporaneamente il Comitato di Presidenza convocherà, entro il successivo 30 Giugno dello stesso anno, a mezzo del suo Presidente, l'Assemblea Generale alla quale sarà sottoposto per l'approvazione il rendiconto generale, la relazione operativa che si riferisce a detto rendiconto, la relazione programmatica ed il preventivo finanziario per l'esercizio successivo con l'approvazione delle quote associative annuali.

Art. 15

Eventuale cessazione dell'Unione

Verificandosi per qualsiasi causa la cessazione dell'Unione, la liquidazione relativa sarà effettuata da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea degli Associati ed assistiti dal Revisore dei Conti.
Il fondo comune dell'Unione, costituito dai proventi delle quote e dei contributi associativi,, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Unione stessa - liquidate e dedotte tutte le passività esistenti - verrà ripartito tra gli associati in proporzione dei contributi associativi da essi rispettivamente versati nell'ultimo biennio.
In caso invece di sole passività, all'atto dell'eventuale cessazione dell'Unione, queste dovranno essere coperte da tutti i Soci sempre in proporzione dei contributi associativi da essi versati nell'ultimo biennio.

Art. 16

Clausola compromissoria

Qualsiasi eventuale controversia, che insorgesse tra gli Associati e l'Unione e tra gli Associati stessi sulla interpretazione ed applicazione delle norme del presente atto e dei Regolamenti di gruppo, nonché sulla esecuzione e risoluzione dei rapporti, comunque e per qualsiasi titolo determinati per effetto di tali norme, tra gli Associati e l'Unione e tra gli Associati reciprocamente, sarà deferita - con competenza esclusiva - ad un Collegio di tre Arbitri.
Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro.
Il terzo, con funzioni di Presidente, sarà nominato dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.
La domanda di arbitrato dovrà essere accompagnata dalla designazione dell'arbitro scelto dall'istante e comunicata mediante lettera raccomandata.
Qualora l'altra Parte non proceda alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della domanda di ricorso dell'arbitrato, la nomina dell'arbitro mancante sarà fatta, su richiesta della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano il quale nominerà contemporaneamente anche il terzo arbitro.
Il Collegio arbitrale deciderà in veste di amichevole compositore, senza formalità di procedura e con ogni più ampia facoltà di indagine e di istruttoria, pronunziando anche sulle spese del giudizio arbitrale.

Le sue decisioni sono inappellabili. La sede del Collegio arbitrale è in Milano.

Articolo 17

Soci sostenitori

Sono coloro che partecipano solo occasionalmente - con versamento di una quota associativa annuale, stabilita di anno in anno dal Comitato di Presidenza - alle iniziative ed ai servizi offerti o autorizzati dal Comitato di Presidenza dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni.

Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso o evento etc., non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di essere convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito registro “Soci sostenitori”.

Potranno far parte dell’associazione in qualità di soci Sostenitori i produttori della Filiera dei  Fasteners che ne facciano domanda, accettando preventivamente lo statuto dell’UPIVEB ed obbligandosi all’osservanza delle loro norme e delle eventuali modificazioni.

Potranno quindi far parte della categoria “Soci sostenitori”:

-            Le Acciaierie

-            I Trasformatori di acciaio

-            I Produttori di macchine ed impianti per la produzione dei fasteners (stampatrici, filettatrici, forni TT, presse, etc.)

-            I Produttori di attrezzature

-            I Trattamentisti termici

-            I Formulatori chimici

-            Gli Applicatori di rivestimenti superficiali

-            I Produttori di rivestimenti pre-applicati (sistemi autofrenanti etc.)

-            I Produttori di macchine, apparati e strumenti per il controllo

-            Altri

 

La decisione se accettare o meno la domanda spetta al Comitato di Presidenza dell’Unione.

 

La qualifica di Socio Sostenitore si perde nei seguenti casi :

-            per dimissioni;

-            per perdita dei requisiti previsti dal presente articolo;

-            per esclusione deliberata dal Comitato di Presidenza dell’Unione.

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Il primo periodico italiano di viteria e bulloneria

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